Statuto

Fondazione  Maria Consolatrice di Padre Arsenio per il Sostegno delle Opere Umanitarie in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo – Onlus

 

Art. 1

Denominazione

Su iniziativa dell’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, è costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs 460/97 e della Legge 49/87, una Fondazione denominata:

“Fondazione Maria Consolatrice di Padre Arsenio per il Sostegno delle Opere Umanitarie in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo – ONLUS”.

Art. 2

Sede e Durata

La Fondazione ha sede in Milano,  Via Tullo Morgagni 15 e durata illimitata.

Art. 3

Finalità e Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento alla beneficenza, a favore di persone o collettività in grave disagio sociale, economico e sanitario.

La Fondazione potrà svolgere l’attività di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del terzo mondo.

Per il proseguimento dei  propri fini, nel rispetto dei  principi etico-morali e culturali del pluralismo, della cooperazione con altri operatori, della giustizia e  della solidarietà ed in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della fraternità e dell’eguaglianza, la  Fondazione può:

  • promuovere e sostenere iniziative a favore delle persone e delle Comunità bisognose di aiuto;
  • attraverso la gestione di progetti, la realizzazione di interventi di sostegno e l’erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari;
  • erogare sussidi economici a favore delle collettività colpite da calamità o crisi economiche e/o finanziarie;
  • finanziare  la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo in particolare nei settori  dell’educazione e dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
  • promuovere iniziative finalizzate a favorire la formazione in lodo dei cittadini da orientare verso il campo educativo, assistenziale e sanitario;
  • sottoscrivere convenzioni con enti e società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei suddetti soggetti di  prestazioni e contributi in campo educativo e socio-sanitario, ivi compresi ricoveri, interventi, cure, presidi ed assistenze;
  • gestire iniziative educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali per i suddetti soggetti;
  • provvedere alla selezione, alla formazione e all’impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare alle attività previste.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere  attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il  Presidente;
  • il  Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a dieci membri nominati dal Promotore della Fondazione.

I  membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati con le stesse modalità della nomina.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del quinquennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento personale), lo stesso verrà sostituito dal Consiglio stesso all’unanimità.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l’intero Consiglio sarà automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi  poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente me al Vice-Presidente, se nominato.

Al Consiglio di Amministrazione spettano in particolare le facoltà di:

  • deliberare l’adozione di regolamenti interni;
  • deliberare l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
  • deliberare il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
  • deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
  • provvedere alla nomina del Direttore;
  • provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale direttivo ed alla determinazione del loro trattamento giuridico ed economico;
  • provvedere alla istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze;
  • deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione per singoli atti o categorie di atti ad uno o più membri del Consiglio o al Direttore, determinando i rispettivi poteri.

Il Consiglio deve approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente Statuto, che devono essere comunque conformi alle finalità istituzionali.

La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, con lettera raccomandata o  e-mail spedita almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo e dell’orario dell’adunanza e dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia  richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, ove nominato, il Direttore, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

Art. 6

Il Presidente

Il Consiglio di Amministratore elegge al suo interno il  Presidente, salvo il primo che viene nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice- Presidente che sostituisce il Presidente in caso di  assenza o impedimento.

Al Presidente, o a che ne fa le veci, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di  Amministrazione.

Torna su

Art. 7

Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, può nominare un Direttore, esterno al Consiglio, scelto di preferenza tra le religiose delle Suore di Maria Consolatrice o in alternativa fra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia. Al  Direttore, che dura in carica per un triennio ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  • sovrintendere all’organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione;
  • gestire l’attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio di Amministrazione conformemente alle previsioni di bilancio dallo stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;
  • concordare e sottoscrivere convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
  • sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Direttore. In caso di assenza o impedimento del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente assunte da un Consigliere all’uopo delegato.

Art. 8

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri nominati dal Fondatore.

Almeno un membro del Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

I Revisori durano in carica per tre esercizi finanziari e possono essere confermati anche più volte.

Il Collegio dei Revisori esercita le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redige una relazione ai bilanci annuali; vigila sulla effettiva destinazione delle risorse della Fondazione alle finalità statutarie; procede in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I membri del Collegio possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Patrimonio e proventi

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. dal fondo di dotazione versato dal Fondatore “Istituto delle Suore di Maria Consolatrice” quale meglio risulta nell’atto di costituzione della Fondazione;
  2. da  tutti gli altri beni mobili, immobili, diritti e crediti che perverranno successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementare il patrimonio

I proventi della Fondazione saranno costituiti:

  1. dai redditi derivanti dal patrimonio e dall’esercizio delle attività della Fondazione;
  2. dai contributi annuali versati dal Fondatore e/o da altri Enti pubblici e privati con vincolo di destinazione alle attività di cooperazione;
  3. da ogni altro eventuale provento, contributo ed elargizione destinato all’attuazione degli scopi statutari.

Art. 10

Bilancio ed avanzi di gestione

Il bilancio della Fondazione dovrà essere conforme alle regole della pubblicità legale e accessibile a chiunque. In  tal senso il bilancio dovrà essere supportato dalla tenuta di scritture contabili e libri idonei.

Il Bilancio della Fondazione dovrà essere redatto secondo criteri economico-patrimoniali e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel bilancio dovrà essere prevista separata rendicontazione della gestione delle eventuali provvidenze, sussidi e liberalità erogate.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione il patrimonio sarà  devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 12

Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Pagine correlate

Finalità

Struttura

Adozioni a distanza