Fondazione Maria Consolatrice di Padre Arsenio per il Sostegno delle Opere Umanitarie in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo – Onlus
Su iniziativa dell’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, è costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs 460/97 e della Legge 49/87, una Fondazione denominata:
“Fondazione Maria Consolatrice di Padre Arsenio per il Sostegno delle Opere Umanitarie in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo – ONLUS”.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento alla beneficenza, a favore di persone o collettività in grave disagio sociale, economico e sanitario.
La Fondazione potrà svolgere l’attività di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del terzo mondo.
Per il proseguimento dei propri fini, nel rispetto dei principi etico-morali e culturali del pluralismo, della cooperazione con altri operatori, della giustizia e della solidarietà ed in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della fraternità e dell’eguaglianza, la Fondazione può:
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a dieci membri nominati dal Promotore della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati con le stesse modalità della nomina.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del quinquennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento personale), lo stesso verrà sostituito dal Consiglio stesso all’unanimità.
Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l’intero Consiglio sarà automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente me al Vice-Presidente, se nominato.
Al Consiglio di Amministrazione spettano in particolare le facoltà di:
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione per singoli atti o categorie di atti ad uno o più membri del Consiglio o al Direttore, determinando i rispettivi poteri.
Il Consiglio deve approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente Statuto, che devono essere comunque conformi alle finalità istituzionali.
La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, con lettera raccomandata o e-mail spedita almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo e dell’orario dell’adunanza e dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, ove nominato, il Direttore, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.
Il Consiglio di Amministratore elegge al suo interno il Presidente, salvo il primo che viene nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo.
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice- Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Al Presidente, o a che ne fa le veci, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, può nominare un Direttore, esterno al Consiglio, scelto di preferenza tra le religiose delle Suore di Maria Consolatrice o in alternativa fra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia. Al Direttore, che dura in carica per un triennio ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:
Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Direttore. In caso di assenza o impedimento del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente assunte da un Consigliere all’uopo delegato.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri nominati dal Fondatore.
Almeno un membro del Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.
I Revisori durano in carica per tre esercizi finanziari e possono essere confermati anche più volte.
Il Collegio dei Revisori esercita le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redige una relazione ai bilanci annuali; vigila sulla effettiva destinazione delle risorse della Fondazione alle finalità statutarie; procede in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
I membri del Collegio possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
I proventi della Fondazione saranno costituiti:
Il bilancio della Fondazione dovrà essere conforme alle regole della pubblicità legale e accessibile a chiunque. In tal senso il bilancio dovrà essere supportato dalla tenuta di scritture contabili e libri idonei.
Il Bilancio della Fondazione dovrà essere redatto secondo criteri economico-patrimoniali e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nel bilancio dovrà essere prevista separata rendicontazione della gestione delle eventuali provvidenze, sussidi e liberalità erogate.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
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