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Statuto

Art. 3

Finalità e Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento alla beneficenza, a favore di persone o collettività in grave disagio sociale, economico e sanitario.

La Fondazione potrà svolgere l’attività di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del terzo mondo.

Per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dei principi etico-morali e culturali del pluralismo, della cooperazione con altri operatori, della giustizia e della solidarietà ed in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della fraternità e dell’eguaglianza, la Fondazione può:

  • promuovere e sostenere iniziative a favore delle persone e delle comunità bisognose di aiuti;
  • attraverso la gestione di progetti, promuovere interventi di sostegno attraverso l’erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari;
  • erogare sussidi economici a favore degli alunni/alunne impegnati in attività educative dall’età prescolare sino alla scuola secondaria di secondo grado che versano in condizioni di grave disagio sociale, economico e sanitario;
  • erogare sussidi economici a favore di collettività colpite da calamità o crisi economiche e/o finanziarie;
  • finanziare la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo, in particolare nei settori dell’educazione e dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
  • promuovere iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco di cittadini da orientare verso il campo educativo, assistenziale e sanitario;
  • sottoscrivere convenzioni con enti e società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni e contributi in campo educativo e socio-sanitario, ivi compresi ricoveri, interventi, cure, presidi ed assistenze;
  • gestire iniziative educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali per i suddetti soggetti;
  • provvedere alla selezione, alla formazione e all’impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare all’attività previste.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati con le stesse modalità della nomina.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del quinquennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito dal Consiglio stesso all’unanimità.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l’intero  Consiglio sarà automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente e al Vice-Presidente, se nominato.

Al Consiglio di Amministrazione spettano in particolare le facoltà di:

– deliberare l’adozione di regolamenti interni;

– deliberare l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

– deliberare il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;

– deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali internazionali;

– provvedere alla nomina del Direttore;

– provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale direttivo ed alla determinazione del loro trattamento giuridico ed economico;

– provvedere alla istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze;

– deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione per singoli atti o categorie di atti ad uno o più membri del Consiglio o al Direttore, determinando i rispettivi poteri.

Il Consiglio deve approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente Statuto, che devono essere comunque conformi alle finalità istitutive.

La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, con lettera raccomandata o mail spedita almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo e dell’orario dell’adunanza e dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, ove nominato, il Direttore, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

L’intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire in audio – video conferenza tramite telefono o altri collegamenti digitali, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

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